Art. 1
Lo Statuto dell’Associazione “Gli Amici dei Musei e Monumenti
Pisani”, costituita il 15 ottobre 1990, viene aggiornato, ai
sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n.117.
La nuova denominazione è
“GLI AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI PISANI ETS”
Da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale in
Pisa e durata illimitata.
SCOPI E FINALITA’
Scopi e finalità attività
Art. 2
L’Associazione, ente del terzo settore di natura non commerciale, persegue le proprie finalità in base all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, riconoscendo le proprie attività in quelle di cui al punto f) dell’articolo 5 “Attività di interesse generale” dello stesso D.Leg.vo 3 luglio 2017, n.117.
In particolare si propone:
a) di affiancare ed aiutare tutte le iniziative dei musei siti in Pisa e nel suo territorio sia direttamente sia
indirettamente, anche attraverso contributi economici;
b) di promuovere periodicamente visite ai musei ed ai monumenti, incontri con personalità della cultura e
dell’arte, con il mondo della scuola, conferenze di arte e di storia per la maggior e migliore conoscenza del patrimonio artistico, collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne ecc….;
c) di promuovere e facilitare acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d’arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
d) di collaborare nell’opera di sorveglianza e di custodia;
e) più in generale, di attivare ogni possibile iniziativa volta alla tutela, alla conservazione ed alla promozione del patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale.
I Soci
Art. 3
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono aderire all’associazione sia le persone fisiche sia gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera e le loro competenze e conoscenze.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a)Ordinari,
b) Sostenitori,
c) Onorari.
Sono associati ordinari le persone fisiche e non che corrispondono la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Quest’ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per gli studenti ed i familiari degli associati.
Sono associati sostenitori le persone fisiche e non che sostengono in modo continuativo l’opera dell’Associazione con concrete contribuzioni in denaro, comunque superiori a cinque quote associative ordinarie, oppure con una concreta collaborazione e di mezzi.
Sono associati onorari le persone fisiche e non che per qualità personali, incarichi rivestiti, apporti ed
elargizioni straordinarie diano all’Associazione ed al patrimonio culturale di Pisa e del suo territorio un
contributo altamente significativo. La qualifica di associato onorario è attribuita dal Consiglio
direttivo a tempo indeterminato. Ogni associato ordinario e sostenitore, persona fisica e non, ha diritto ad un voto. Non ha diritto di voto l'associato onorario.
Acquisto e perdita della qualifica di socio
Art. 4
La qualifica di associato ordinario o sostenitore si acquista con il pagamento della quota associativa e il conseguente ritiro della tessera. Questi atti costituiscono l’adesione all’Associazione e l’accettazione del presente Statuto.
La qualifica di associato onorario con la nomina da parte del Consiglio Direttivo.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno nei seguenti casi:
a) per la morte della persona fisica od estinzione della persona giuridica, associazione, ente od istituzione, per tutti gli associati;
b) per mancato pagamento della quota annuale, limitatamente agli associati ordinari;
c) limitatamente agli associati sostenitori, quando sia venuto meno il contributo, costituente presupposto della qualifica stessa. L'associato Sostenitore può essere sempre trasferito alla categoria degli associati ordinari, adempiendo al pagamento della quota associativa annuale;
d) per dimissioni volontarie, per tutti gli associati;
e) per deliberazione del Consiglio direttivo, nel caso in cui l'associato abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con le finalità dell’Associazione, per tutti gli associati.
Organi dell’Associazione
Art. 5
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
Nessun organo ha diritto a compensi.
L’Assemblea
Art. 6
L’Assemblea è costituita dagli associati.
Essa è straordinaria quando concerne modifiche al presente Statuto, scioglimento del Sodalizio e quando previsto dalla Legge, ordinaria negli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno. Deve comunque essere convocata entro il primo trimestre dell’anno solare per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta nell’anno precedente e su quella programmatica dell’anno in corso, sul bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e sul bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
L’Assemblea ordinaria, alla scadenza del quadriennio ed ogni volta che sia necessario, provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell’Organo di Controllo.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno da parte di un terzo degli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da inviarsi agli associati, con anticipo di almeno cinque giorni rispetto al giorno della riunione mediante strumento di comunicazione che ne garantisca la ricezione o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato per iscritto.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire a non meno di ventiquattro ore e l’ordine del giorno.
L’avviso deve contenere le indicazioni degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione in prima convocazione è sufficiente la presenza del dieci per cento degli associati in sede ordinaria e del cinquanta per cento in sede straordinaria.
In seconda convocazione tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, tranne quanto previsto per l’assemblea straordinaria all’art.15 del presente Statuto.
Ogni associato ordinario e sostenitore, ha diritto ad un voto, per gli associati ordinari ciò è subordinato alla regolarità del pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, utilizzando il modello in calce all’avviso di convocazione.
Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe scritte.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto
dall’assemblea straordinaria all’articolo 15 del presente statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di assenza, da uno dei consiglieri presenti.
Il Consiglio direttivo
Art. 7
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, eletti dall’Assemblea ordinaria e rimane in carica quattro anni.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, come uditore, il Presidente della Sezione Giovani.
Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica un Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente
consecutivamente per quattro sedute consiliari.
In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio rimane in carica purché ne sussista il numero minimo dei componenti. Venendo meno questo devono essere indette nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente con lettera inviata almeno otto giorni prima della seduta.
Esso è valido se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e per l’esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenuti attinenti alle finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione (a meno che non abbia provveduto l’assemblea, all’unanimità, in sede di elezioni).
I consiglieri, entro trenta giorni dalla data della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni di cui al comma 6°, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita in maniera disgiunta la rappresentanza dell’associazione.
Il Presidente ed i Vicepresidenti
Art. 8
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni. Egli rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in ogni grado di giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per eventuale revoca, per gravi motivi da parte del Consiglio stesso.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente sostituisce il Consiglio Direttivo nei casi di necessità e di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti per la ratifica, alla prima riunione dello stesso.
Il Consiglio può eleggere fra i suoi componenti un Vicepresidente, cui affidare la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento o per lo svolgimento di un mandato specifico del Presidente.
Il Segretario
Art. 9
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo: può anche essere un associato.
Il Segretario partecipa con voto consultivo alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e ne redige i verbali.
Il Segretario cura il protocollo, l’archivio e su indicazioni del Presidente, la corrispondenza dell’Associazione.
L’incarico di Segretario non dà diritto a compenso.
Il Tesoriere
Art. 10
Nella prima seduta dopo l’elezione il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere. Egli cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della cassa.
Compete al Tesoriere, entro il mese di febbraio di ogni anno, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, compreso il rendiconto economico e finanziario.
L’incarico di Tesoriere non dà diritto a compenso.
Risorse - Esercizio associativo - Bilancio
Art. 11
L’Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati sostenitori, dalle elargizioni, donazioni, offerte e da qualsiasi altra forma attiva, compresi i contributi di Legge.
L’anno associativo inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Dopo la chiusura dell’anno associativo, il Consiglio Direttivo presenta – entro il mese di marzo – il rendiconto della gestione sociale predisposto dal Tesoriere, unitamente a quello programmatico dell’anno in corso.
I rendiconti nello stesso mese di marzo sono sottoposti all’assemblea ordinaria dei Soci.
I rendiconti sono controllati, se nominato, dall’organo di controllo, che ne redige verbale prima di essere sottoposti all’assemblea.
Il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.
Sezioni
Art. 12
E’ costituita la Sezione Giovani. Ne fanno parte tutti gli associati ordinari e sostenitori che hanno versato la relativa quota sociale annuale ed hanno un’età compresa fra i sedici e i trentacinque anni.
All’interno di tale sezione viene nominato un Presidente che partecipa, in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo.
E’ suo compito portare a conoscenza del Consiglio le iniziative e le proposte della Sezione.
Per il raggiungimento degli scopi associativi possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo, altre Sezioni speciali secondo criteri di ripartizioni delle competenze.
Sono chiamati a farne parte associati particolarmente qualificati nel settore di competenza ed eventualmente anche esperti non associati.
Possono essere costituite, con deliberazioni del Consiglio, anche Sezioni distaccate nella Provincia di Pisa e/o Uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero, secondo le modalità statutarie.
Tutte le Sezioni e/o gli Uffici di rappresentanza operano sotto il controllo del Consiglio Direttivo che, all’uopo, può anche delegare uno o più Consiglieri.
Organo di controllo e revisione legale dei conti
Art. 13
Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo
monocratico.
La persona indicata, alla quale si applicherà l’art.2399 del Codice Civile, dovrà essere scelta tra le categorie di cui all’art.2397, 2° comma, del Codice Civile, vigilerà sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sull’assetto amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
Controllerà la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferirà all’Assemblea, cui sottoporrà i verbali allegati ai bilanci.
Parteciperà alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi in cui la nomina del revisore sia obbligatoria; in tal caso egli dovrà essere iscritto all'albo dei revisori legali.
Il Presidente onorario
Art. 14
L’assemblea ordinaria può eleggere – tra i Presidenti che hanno esaurito il loro mandato – un Presidente onorario, scegliendo colui che si sia reso eccezionalmente benemerito nei confronti dell’Associazione.
Tale incarico è a scadenza indeterminata ed è meramente onorifico; il Presidente onorario non è membro del Consiglio Direttivo
Divieto di distribuzione di utili - Scioglimento - Rinvii di legge
Art. 15
E’ fatto divieto di distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, come pure di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art.21 Cod. Civ.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo ovvero su conforme parere del competente ufficio del Registro del terzo settore.
20 settembre 2020
Piera Santerini Orvietani, Presidente